Una nuova legge per la pesca sportiva e ricreativa? (seconda parte)

Continua l’articolo sulla nuova legge per la pesca sportiva e ricreativa

In un primo articolo che potete leggere qui (se non lo avete già letto vi consiglio di partire da quello), vi ho anticipato i dettagli più importanti della prima parte della Proposta di Legge a cura degli Onorevoli Cenni e Romano.

In questo articolo approfondirò alcuni punti sulla pesca sportiva, sulla pesca subacquea in apnea, sulle attività “professionali” e sulle sanzioni.

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Innanzitutto ricordo la sua definizione “Per pesca sportiva agonistica si intende la pesca ricreativa in mare praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale in occasione di manifestazioni sportive ufficiali, autorizzate con ordinanza dell’autorità marittima competente.

Per il resto non c’è molto su questa sezione, aggiungo l’art. 23 dove si parla della cessione del pescato della gara a no profit e persone in difficoltà.

Circa la pesca subacquea in apnea, anche qui viene fornita una definizione “Per pesca subacquea in apnea si intende la pesca ricreativa in mare praticata in immersione in apnea con il fucile subacqueo o con la fiocina a mano.”

L’art. 26 di questa sezione anticipa che il fucile può essere usato ai soggetti di età superiore ai 16 anni. I pescatori con età tra i quattordici e i sedici anni, possono pescare con il fucile solo esclusivamente sotto la sorveglianza di un pescatore subacqueo maggiorenne.

Come la pesca da terra e da barca, anche il pescatore dovrà attenersi ai limiti di cattura, cioè un pescato al massimo di 5 kg escludendo dal conto l’organismo più pesante. E dovrà tagliare il lobo inferiore della pinna caudale appena arriva sulla spiaggia. Non è esplicito, ma ha il supporto della barca, dovrà effettuare questa operazione prima di arrivare in porto.

Per quanto riguarda l’art.28 e 29 rispettivamente sicurezza e divieti, non ci sono particolari novità. Personalmente il primo lo avrei modificato visti tutti gli incidenti che accadono nel periodo estivo.

L’art. 30 non dice nulla di nuovo ma lo voglio esplicitare perché durante l’estate “fioccano” troppe multe per queste motivazioni. Infatti già dalle vecchie Leggi ogni pescatore dovrà: 1- tenere il fucile armato solo e soltanto sott’acqua; 2- attraversare il tratto di balneazione con il fucile scarico e riposto sotto la bandiera di segnalazione (boa di segnalazione).

Passando alla terza sezione, avviene il riconoscimento delle attività professionale nel mondo della pesca sportiva e ricreativa. Alcuni esempi possono essere il noleggio delle barche per pescare o i charter organizzati con guida.

In pratica chi noleggia una barca dovrà naturalmente rispettare tutte le norme della futura Legge, chi farà un charter può anche non avere la comunicazione del Mipaaf.

E’ importante sottolineare che chi farà charter dovrà partecipare ai corsi di formazione e superare un esame finale. Il corso potrebbe prevedere argomenti come i fondamenti di biologia marina, diritto ambientale, diritto della navigazione, normative nazionali e internazionali e di sicurezza in mare. Per queste ragioni, qualora sarà previsto un simile corso, verrà istituito un albo professionale istituito dal Mipaaf e trasmesso alle Capitanerie di Porto.

Quest’ultimo capitolo lo trovo un primo input, vedremo se mai un giorno questa Proposta dovesse diventare Legge, come verrà realizzato. Una cosa è certa: è doveroso applicare un simile provvedimento perché noto troppo spesso che c’è troppa improvvisazione su questo argomento ad oggi.

In conclusione, come ogni buona Proposta di Legge, figurarsi se non sono citate le sanzioni. Bene, partiamo dalla prima. Chi non possiederà la Comunicazione del Mipaaf pagherà una multa da 50 a 100 euro. Come si decide l’ammontare credo che sia un mistero.

Per il resto si parte da un minimo di 250 euro fino ad arrivare ad un massimo di 12.000 a seconda del tipo di infrazione. Il non rispetto degli articoli 6 a 17, implica un range di 250/2.500 euro. Chi commercializza il pesce da 4.000 a 12.000 euro. Per la pesca subacquea, il non rispetto degli articoli 26 e 28 già descritti significa ricevere un ammenda tra i 250 e i 2.500 euro.

Naturalmente questo e il precedente articolo parlano appunto di una Proposta di Legge. Per diventare effettiva ci vorrà un po’ di tempo. Qualora ci saranno aggiornamenti li trovate su questo sito e sulla nostra pagina Facebook.