Una nuova legge per la pesca sportiva e ricreativa?

Perché è necessaria una nuova legge per la pesca sportiva?

Il 3 febbraio 2020 è stata presentata la Proposta di Legge a firma degli Onorevoli Cenni e Romano che disciplina la pesca ricreativa e sportiva in mare.

Qualora l’iter si dovesse completare in positivo, la nuova Legge chiarirà diversi punti al momento bui.

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La pesca sportiva e ricreativa come tutti voi sapete genera un indotto di circa 3 miliardi di euro. Si tratta di un fatturato sicuramente importante. Per questo è doveroso che nel 2020 ci sia una legge dedicata ad essa.

Innanzitutto viene ben definito il concetto di pesca sportiva e ricreativa rispettivamente agli articolo 21 e articolo 1.

“Per pesca ricreativa in mare si intende l’attività di pesca svolta a fini ricreativi o sportivi agonistici nelle acque di cui all’articolo 2 ed esercitata lungo le coste o da mezzi nautici, sia in superficie sia in immersione in apnea. La pesca ricreativa non ha fini di lucro ed è parte integrante delle tradizioni popolari, sociali e culturali italiane.”

“Per pesca sportiva agonistica si intende la pesca ricreativa in mare praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale in occasione di manifestazioni sportive ufficiali, autorizzate con ordinanza dell’autorità marittima competente.”

Pertanto queste chiare definizioni credo che pongano fine ai mille dubbi che spesso esistono circa la pesca non professionale.

Inoltre, un piccolo cambiamento deriva dal fatto che la comunicazione al MIPAAF diverebbe obbligatoria per tutti ad eccezione degli under 12. Per cui anche chi è sopra i 65 anni, qualora dovesse essere confermata questa Proposta di Legge, dovrà adeguarsi e identificarsi.

All’art. 8 si fa un doveroso chiarimento sull’attrezzatura ausialiare, nel particolare per le luci. Il punto dove mi voglio soffermare è importante perché spesso vi sono multe salate a causa dell’interpretazione delle vecchie leggi. Bene, in questa nuova più chiari di così non si può, infatti parte del comma 1 afferma: “È consentito l’uso di attrezzi di ausilio, quali mulinelli, canne di diversi materiali e tipi […] luci a LED e lampadine di profondità o simili, torce subacquee a batterie anche ricaricabili e fonti luminose per la pesca con la fiocina a mano, praticata a piedi o da natante”

Una precisazione avviene anche per i mulinelli elettrici, infatti, al successivo comma si legge: “Nella pesca ricreativa in mare è, altresì, consentito l’uso di attrezzi che utilizzano l’energia elettrica nel limite di tre meccanismi elettrici per unità da diporto.”

L’art. 12 è molto importante perché toglie mille dubbi su un’altra questione spinosa: la quantità massima del pescato. In pratica a questo articolo è previsto che un pescatore possa pescare fino a 5 chilogrammi complessivi al giorno tra pesci, molluschi e crostacei, escludendo dall’insieme l’organismo con il peso maggiore.

Come le precedenti leggi, la nuova non può non menzionare la cernia e si prevede la cattura di un esemplare al giorno, anche su un’unità di diporto indipendentemente dal numero di pescatori.

Parlando invece del capitolo tonno rosso e pesce spada, non ci sono grandi novità, tante informazioni le trovate qui.

L’art. 17 e 19 introducono, si spera, la futura realtà della pesca sportiva e ricreativa in mare, ovvero la pesca nei porti. Tutti noi sappiamo che due associazioni si stanno impegnando ad aprire i porti, dedicando dei tratti esclusivi a tutti noi. Ad oggi questa favola è realtà in Toscana ed è su un livello avanzato nel Lazio e nella Puglia.

L’art. 20 include (finalmente!!!) una normativa in uso ad esempio, in Francia. Si tratta del divieto di commercializzazione del pescato. Fino a qui ovviamente non è una novità. Ma la news deriva dal fatto che le catture derivate dal nostro settore dovranno avere reciso il lobo inferiore della pinna caudale. Pertanto per chi pesca da terra dovrà effettuare immediatamente dopo la cattura la recisione. Per la pesca off shore il taglio deve essere effettuato prima dello sbarco.

In conclusione, sottolineo un articolo che mi è piaciuto molto ed fa denotare a tutti il vero lato della pesca ovvero la solidarietà. Sto parlando del numero 23 e afferma: “Fatto salvo il divieto di commercializzazione del pescato di cui all’articolo 20, il pescato durante le gare di pesca sportiva agonistica può essere ceduto dagli organizzatori della gara a titolo di liberalità per il consumo dei ricoverati o degli assistiti presso istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro.”

Mi son trovato in più occasioni ad organizzare o a supportare gare di pesca. Non potete capire la complessità della donazione del pescato dopo una gara, tra queste ricerca della Onlus, ricerca di un dottore per la verifica dello stato di salute del pesce per il consumo ecc ecc. Questo articolo, mi auguro, spero che apra gli occhi e una nuova possibilità per tutti, anche per chi è in condizioni più difficili!

Concludo così questo primo articolo. In realtà la Proposta di Legge parla di molto altro come la pesca subacquea in apnea, le attività professionali legate alla pesca ricreativa (charter, noleggio barche ecc) e le sanzioni. Le approfondirò in un secondo articolo. Personalmente ho deciso di approfondire le vere novità di questa prima parte che trovate qui. Chiunque abbia voglia di leggere il testo intero, basta cliccare qui sotto.

Chiunque avesse qualcosa da aggiungere o sottolineare su quanto scritto può farlo a lapescainmare12(@)gmail.com.